Regolamento d’Uso Stadio Comunale “Enrico Rocchi”

Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

Norme generali

Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza, occupate od utilizzate dalla A.S. Viterbese Calcio Srl, esclusa ogni area esterna al muro di cinta dello stadio ed esclusa l’area opposta alla tribuna centrale (ex prato giardino), di pertinenza e nella disponibilità delle forze dell’ordine. In detta area la A.S. Viterbese Calcio srl presenzia esclusivamente per mezzo degli addetti al cancello e dei raccattapalle.

Per Club si intende la A.S. Viterbese Calcio Srl.

Per evento si intende ogni manifestazione calcistica, comprese le amichevoli, che si svolgeranno nello stesso Stadio, organizzate e gestite direttamente dalla A.S. Viterbese Calcio Srl.
La Società organizzatrice responsabile dell’emissione e distribuzione dei titoli d’accesso è la A.S. Viterbese Calcio Srl. Al momento dell’acquisto del titolo d’accesso l’acquirente ha l’onere di controllare l’assenza di eventuali errori e/o omissioni non essendo la A.S. Viterbese Calcio Srl responsabile per eventuali errori materiali su quanto riportato sul titolo d’accesso. La manifestazione per la quale si autorizza l’ingresso, acquistando il titolo d’accesso, si svolgerà presso lo Stadio Comunale Enrico Rocchi di Viterbo, Via della Palazzina.

Con l’acquisto del titolo d’accesso il titolare si impegna a prendere visione ed a rispettare tutti i punti del “regolamento d’uso” dell’impianto sportivo, disponibile presso tutti i varchi di accesso all’impianto sportivo, ed in particolare:

- l’accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all’interno dell’impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal presente “regolamento d’uso”; l’acquisto del titolo di accesso ne comporta la totale ed incondizionata accettazione da parte dello spettatore;

- l’inosservanza dello stesso “regolamento d’uso” comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro: qualora il contravventore risulti già sanzionato, nella stessa stagione sportiva anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d’uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive;

- lo spettatore può essere sottoposto, anche a mezzo di metaldetector, da parte delle Forze dell’Ordine, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward; con l’acquisto del titolo di accesso allo Stadio lo spettatore autorizza implicitamente il Club a richiedere controlli sulla persona ed alle eventuali borse e contenitori al seguito, ed a rifiutare l’ingresso, o ad allontanare dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi a detti controlli;

- iI titolo di accesso è personale, e non può essere ceduto a terzi salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal Club;

- il titolo di accesso va conservato fino all‘uscita dello stadio e mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta degli steward. Qualunque tagliando venduto illegalmente sarà confiscato dagli steward, dai Funzionari del Club e/o dalle Forze dell’Ordine;

- lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare un singolo posto nel settore di pertinenza (evidenziato sul biglietto e/o sull’abbonamento) e, pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo che non sia stato espressamente autorizzato dal Club. Lo spettatore che verrà trovato ad occupare posti diversi da quello assegnato potrà essere allontanato dallo stadio;

- all’interno dell’impianto sportivo la A.S. Viterbese Calcio Srl può effettuare, od autorizzare, attività di videoripresa con registrazione di immagini e di audio;

- il Club non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua negligenza e colpa per mancata manutenzione delle strutture dello Stadio (di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Viterbo);

- il Club non può garantire che la gara abbia luogo nella data e nell’ora prevista e si riserva inoltre il diritto di ridefinire la data e l’ora della gara senza alcun preavviso e senza dover incorrere in nessun tipo di responsabilità;

In caso di Evento posposto, o annullato o svolto con la chiusura di tutti o parte dei settori dello stadio, il rimborso avverrà secondo quanto previsto dal contratto di acquisto del titolo di accesso. Il Club non avrà nessun altro obbligo oltre a quello del rimborso del biglietto, responsabilità per qualsiasi titolo, ragione, azione. Il rimborso o la sostituzione del biglietto avrà luogo solo a fronte di presentazione e, quindi, restituzione dello stesso.

Divieti

Come previsto dalle vigenti normative e dai regolamenti sportivi chiunque non accettasse di sottoporsi ai controlli di sicurezza, ivi compresi gli accertamenti dello stato di alcolemia, non potrà essere ammesso all’interno dello Stadio. I comportamenti sotto elencati devono essere ritenuti proibiti e perseguibili a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti, a meno che specificamente riconosciuti come necessari dall’Autorità di Pubblica Sicurezza; all’interno dell’impianto sportivo e dell’area riservata esterna è fatto pertanto esplicito divieto di:
- entrare o tentare di entrare senza titolo di accesso regolarmente rilasciato;
- sostare in prossimità di passaggi, di uscite ed ingressi, lungo i percorsi di smistamento, le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo, nonché ad accedere o tentare di accedere nelle aree soggette a restrizione al pubblico;
- attardarsi senza ragione o giustificato motivo negli ingressi o vie di uscita, nei passaggi e nei corridoi dello stadio;
- arrampicarsi e/o scavalcare recinzioni, separatori e strutture dello stadio (L. 401/89, art. 6 bis, comma 2);
- usare travestimenti che non permettano di distinguere il viso: si rammenta che il travisamento costituisce reato;
- compiere o tentare di compiere azioni che possano danneggiare persone o cose, in particolare, la detenzione e/o il lancio di oggetti e di materiale esplodente o fumogeno;
- invadere o tentare di invadere il campo di gioco o accedere in aree proibite;
- la distruzione, il danneggiamento, la manomissione, il deturpamento, l’imbrattamento o uso non autorizzato di edifici, strutture o altre attrezzature, pubbliche o private all’interno dell’impianto sportivo. Qualora tali atti dovessero comportare danni a cose o persone, la A.S. Viterbese Calcio Srl non potrà essere ritenuta responsabile, configurandosi come responsabile in via esclusiva il soggetto, o i soggetti responsabili di tali atti non autorizzati;

- accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- Introdurre o tentare di introdurre, detenere o assumere sostanze che possano alterare il normale comportamento e/o entrare nello stadio sotto il loro effetto (esempio: per stato di ebbrezza alcolica): introdurre, tentare di introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante, droghe;
- introdurre o tentare di introdurre, porre in vendita, distribuire, anche gratuitamente, nello stadio bevande in contenitori di vetro, plastica e lattine, salvo che esse siano state versate in bicchieri di plastica leggera o di carta;
- introdurre o porre in vendita bevande alcoliche, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall’autorità competente, previo parere favorevole del Questore;
- la vendita e la distribuzione, anche gratuita, di bevande od alimenti in genere in contenitori di vetro, plastica e lattine. E’ consentita la commercializzazione di bevande, mediante somministrazione assistita, da parte dei soggetti espressamente autorizzati, solo previa mescita in bicchieri di plastica leggera o di carta;
- usare l’intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione, comunque porre in essere qualsiasi atto aggressivo od offensivo nei confronti di altre persone, (inclusi gli altri spettatori, gli arbitri, i giocatori, gli steward, lavoratori e personale di servizio in genere);
- esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
- entrare o parcheggiare, comunque tentare di far questo, con ogni tipo di veicolo in luoghi diversi dalle aree destinate al loro parcheggio (per il parcheggio interno alla struttura dello Stadio);
- condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni, se non preventivamente autorizzate e regolamentate dalle vigenti norme di sicurezza, pena la confisca del materiale oggetto di dette attività proibite;
- gettare spazzatura, o altro materiale di scarto, in luoghi non previsti per tale scopo;
- indossare pettorine od indumenti di colore e foggia confondibili con quelli degli steward;
- organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dalla Questura su richiesta della Società Sportiva;
- esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco e verso l’esterno dell’impianto;
- altre azioni che, a giudizio degli steward, costituiscano o possano costituire ostacolo alla conduzione o alla prosecuzione della gara, oppure siano o possano essere di fastidio o pericolo per altre persone.

Non si possono introdurre nello stadio gli oggetti di seguito elencati, indicati anche su appositi cartelli presenti nelle varie zone dello stadio, se non preventivamente autorizzati dalle Forze dell’Ordine Pubblico in servizio per la gara, sotto la diretta responsabilità del Responsabile dell’Ordine Pubblico presente:
- striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato dal Club e/o dalla Questura, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, bandiere, documenti, disegni, materiali stampati o scritti, diversi da quelli esplicitamente autorizzati.
Qualsivoglia materiale contenente propaganda politica, ideologica o religiosa, o comunque affermazioni inneggianti alla violenza o che possano determinare reazioni violente nei destinatari, ovvero possano ostacolare lo svolgimento delle gare. Striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, comunque tutto quanto esplicitato nel presente punto, anche se autorizzati, non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (a titolo esemplificativo, megafoni, trombe a gas);
- videocamere, macchine fotografiche tipo reflex, zoom intercambiabili od altri accessori se non specificatamente autorizzati in via preventiva dal Club, binocoli di medie e grandi dimensioni (sono ammessi quelli di piccole dimensioni, tipo “da teatro”);
- animali, con l’eccezione di cani guida per ciechi o cani soccorritori;
- pettorine o indumenti di colore e foggia confondibili con quelli degli steward;

Non si possono introdurre nello stadio, in nessun caso, gli oggetti di seguito elencati:

- armi da fuoco o strumenti atti ad offendere, come spade, coltelli e forbici, veleni, sostanze nocive ed infiammabili, droghe, veleni o altre sostanze nocive/pericolose, esplosivi, fumogeni, mortaretti, fuochi artificiali, polvere da sparo, razzi, torce e bengala, strumenti sonori, sistemi per l’emissione di raggi luminosi (puntatori o luci laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all’incolumità di tutti i soggetti presenti nell’impianto;

- pietre, biglie, bottiglie in vetro, bicchieri in vetro, lattine, taniche, bottiglie in PET con tappo, sostanze congelate nonché tutti gli altri oggetti idonei ad essere lanciati;

- oggetti che possono essere usati come arma, quali aste di bandiera aventi grossa sezione, supporti per macchine fotografiche, bastoni, martelli, cacciavite, catene, ecc.;

- bibite alcoliche o bevande alcoliche.

- bagagli ingombranti come ghiacciaie, valige, caschi da motociclista, ecc.;

Motivi di espulsione dall’impianto sportivo

Chiunque tenga atteggiamenti violenti, ingiuriosi od offensivi, discrimini in senso razziale, etnico od in ambito religioso verso gli altri spettatori o verso gli atleti presenti nell’impianto sportivo, produca danneggiamenti a quest’ultimo, ponga in atto comportamenti pericolosi per la sicurezza degli altri spettatori, oppure si sia introdotto nello stadio privo di un valido titolo d’ingresso, detenga un titolo d’accesso su cui è indicato un nominativo non corrispondente alla propria identità, occupi percorsi di smistamento od aree riguardanti le vie di esodo, esponga striscioni non autorizzati all’ingresso ed alla loro esposizione, introduca materiale per cui è previsto il divieto dalla normativa vigente o comunque indicato nel presente “regolamento d’uso”, acquisti titoli di accesso diversi da quelli destinati alla propria tifoseria di appartenenza, o comunque contravvenga alle norme contenute nel regolamento d’uso dell’impianto sportivo potrà essere espulso dall’impianto sportivo, dopo gli accertamenti effettuati dall’Autorità competente.

Avvertenze

Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l’utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalcamento di separatori e l’invasione di campo.
Chiunque commetta atti criminali od anche solo contrari al presente regolamento d’uso, nell’area circostante lo stadio, nel percorso di avvicinamento o di allontanamento dallo stadio, ed all’interno dello stesso stadio, in occasione di un evento può essere passibile di inibizione all’accesso nello stadio da parte del Club per tutti i futuri eventi. I seguenti comportamenti costituiscono reato ai sensi della Legge n. 401 del 13.12.1989 e successive modifiche, e sono puniti con le sanzioni previste dalla normativa vigente.
L’eventuale condanna per uno dei reati sotto elencati comporta il divieto di accesso agli impianti sportivi:
- Violazione delle disposizioni di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.
- Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni sportive.
- Invasione di campo.
- Possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.
- Turbativa di manifestazioni sportive.
La A.S. Viterbese Calcio Srl si riserva di modificare il presente regolamento con efficacia immediata, anche per coloro che abbiano già acquistato titoli di accesso, in conseguenza di provvedimenti legislativi e/o amministrativi e/o di Pubblica Sicurezza in genere (come ad esempio anche le Determinazioni emanate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive).

Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali e del Decreto del Ministero dell’Interno 06.06.2005; a tal fine si comunica che il titolare del trattamento dei dati personali è il presidente pro tempore della A.S. Viterbese Calcio srl.

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